Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 90

In vigore dal 9 lug 1936
Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore dello stesso Comune, quando non dà luogo al pagamento dell'imposta a norma del precedente , deve essere preventivamente notificato dal produttore acquirente all'ufficio delle imposte di consumo per la emissione della bolletta di accompagnamento che dovrà legittimare il trasporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-90

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