Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IV

Art. 88

In vigore dal 9 lug 1936
L'imposta colpisce, altresì: a) l'estrazione da qualsiasi locale di deposito, anche se appartenente a produttori o fabbricanti privati non considerati commercianti all'ingrosso à sensi del precedente , di generi soggetti ad imposta, salvi i casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell' del T. U.: b) la fabbricazione dei generi stessi da parte del commerciante al minuto; c) le vendite fatte dalle amministrazioni ferroviaria e postale dei generi rifiutati dai destinatari o non consegnati per irreperibilità del medesimi o per, altre cause, nonché le vendite o cessioni dei corpi di reato, di cui all' del presente regolamento, quando i detti generi siano destinati per il consumo in luogo. Le amministrazioni ferroviaria e postale rispondono del pagamento dell'imposta sino alla concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, mentre por i corpi di reato il pagamento dell'imposta è a carico dell'acquirente o cessionario; d) il consumo dei generi che sia fatto dai passeggeri e dall'equipaggio sulle navi durante il loro soggiorno nei porti e nelle rade, tanto se i generi stessi siano sopravanzati nel viaggio quanta se siano acquistati in luogo o provenienti da altri Comuni o dall'estero. Nel caso considerano alla ledere d), non è dovuta imposta se i generi siano acquistati in luogo da esercenti o da privati che abbiano già soddisfatta l'imposta. Uva, mosto e vino trasportati nella cantina posseduta dal produttore in altro Comune, agli enopoli consorziali e alle cantine sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-88

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