Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 36
In vigore dal 9 lug 1936
Per la riscossione dell'imposta con il metodo previsto dall', lettera a), la tariffa deve contenere, quattro distinte aliquote entro il massimo stabilito dalla legge da applicarsi rispettivamente: alle costruzioni di lusso, alle costruzioni di tipo medio, alle costruzioni di tipo popolare ed alle costruzioni, infine, assimilabili a quelle di abitazione.
Nei regolamenti comunali debbono determinarsi le caratteristiche relative a ciascuno dei primi tre tipi di costruzione, avuto riguardo che fra le costruzioni di tipo medio debbono comprendersi le case economiche à sensi dell' del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857, nonché le case di abitazione che non sono prive di agi e di distinzione, e che, fra quelle di tipo popolare, devono comprendersi le costruzioni di cui all' del citato decreto Luogotenenziale, nonché le costruzioni che, pur rispondendo a moderni criteri dl statica e di igiene, sono tuttavia contenute in limiti di rigorosa semplicità.
Nella prima attuazione del presente regolamento, le aliquote massime applicabili per i Comuni di qualsiasi classe sono le seguenti:
a) per ogni metro cubo vuoto per pieno:
costruzioni di lusso....... L. 3 -
costruzioni di tipo medio..... » 2 -
costruzioni di tipo popolare... » 1,60
costruzioni assimilabili a quelle di abitazione,
come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili. » 1,60
b) per ogni metro quadrato di area coperta e per piano:
costruzioni di lusso....... L. 13,50
costruzioni di tipo medio.....» 8-
costruzioni di tipo popolare... » 6-
costruzioni assimilabili a quelle di abitazione,
come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili » 6-
È in facoltà del Comuni di stabilire nella tariffa, per le costruzioni ultra popolari, un'aliquota ridotta in misura non inferiore al 30 per cento di quella fissata per le costruzioni di tipo popolare, in tal caso i Comuni debbono determinare nel regolamento di cui al secondo comma del presente articolo le relative caratteristiche.
c) per le costruzioni di cui alla lettera b) del precedente , L. 1,60 per ogni metro quadrato di superficie coperta.
Per le costruzioni e le opere previste alla lettera c) dell' medesimo e che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera a) di detto articolo, i Comuni debbono stabilire apposite aliquote per ciascuna specie di materiali entro il limite massimo dell'8% del valore in provvista dei materiali stessi, inteso detto valore come il prezzo medio e normale di vendita nel luogo di produzione (cava, fornace, ecc.) se trattisi di materiali di produzione locale, o il prezzo di vendita in magazzini o depositi se trattisi dl materiali dl importazione.
Le aliquote massime sovraindicate e quelle da determinarsi dal Comuni à sensi del precedente comma devono essere rivedute annualmente dai Comuni à sensi dell'ultimo comma dell' del T.
U.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-36