Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 39

In vigore dal 17 lug 1942
L'esenzione stabilita dall', n. 5, del testo unico, modificato dall', lettera a), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è ammessa per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa nelle costruzioni, rifacimenti e riparazioni di edifici eseguiti a totale spesa delle stesse, anche se i lavori siano effettuati in appalto. I materiali adoperati nella costruzione di opifici industriali o di edifici colonici o di parte di essi, sono soggetti ad imposta allorquando detti edifici ricevano una diversa destinazione entro cinque anni dalla costruzione. Prima che ne sia variata la destinazione, si deve presentare all'ufficio la denuncia prescritta dal successivo .

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-39

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