Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 43
In vigore dal 9 lug 1936
Agli effetti dell'esenzione dall'imposta, si considerano costruzioni provvisorie anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie, purchè siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti.
Le costruzioni provvisorie ed i cantieri non demoliti rispettivamente trascorso l'anno dall'esecuzione ed a lavori compiuti, devono essere nuovamente denunciati e vengono considerati conti costruzioni provvisorie superiori ad un anno. Per queste ultime è dovuto l'anticipo dell'intera imposta, salva la parziale restituzione della medesima, nel solo caso in cui le costruzioni siano state totalmente demolite ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:
del 20 per cento dell'imposta pagata per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;
del 40 id. id. id., gli anni 4;
del 60 id. id. id., gli anni 3;
dell'80 id. id. id., gli anni 2.
Storico versioni
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