Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 38

In vigore dal 9 lug 1936
Per le costruzioni speciali, non assimilabili a quelle ad uso di abitazione, nelle quali non esista la divisione normale in piani, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, il contributo annuo è determinato con criteri assimilativi, supponendo l'edificio suddiviso in piani alti ciascuno quattro metri. Le frazioni di altezza inferiori a quattro metri sono calcolate per un piano se superino i due metri; si trascurano se siano uguali o inferiori a due metri. Nelle costruzioni in condominio per quote divise, il contributo eventualmente dovuto per superfici di piano in uso o proprietà comune è ripartito a carico dei vari proprietari in ragione della superficie assoggettata a contributo delle rispettive proprietà divise ed aggiunto al contributo per esse dovuto. L'imposta su i materiali impiegati nelle riparazioni contemplate dal precedente e dal presente articolo è applicabile soltanto dopo decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità o dal rilascio di licenza equivalente e, in mancanza, dal compimento dell'edificio. Il contributo si paga in due rate semestrali eguali. Se il contributo non è superiore a L. 10, il pagamento deve essere fatto in una sola volta alla scadenza della prima rata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-38

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