Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 41
In vigore dal 9 lug 1936
Sono considerate edifici colonici, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo, tutte le costruzioni o parti di costruzione coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:
a) o all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i fattori o dirigenti di aziende, i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che con nome di capi-squadra, sorveglianti, compari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;
b) o al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
c) o alla conservazione e prima manipolazione del prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.
Sono considerate altresì edifici colonici le costruzioni che, eseguite su i terreni cui servono, sono destinate alla abitazione abituale del proprietario o dell'affittuario dei terreni stessi che attendono direttamente alla conduzione dell'azienda agricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-41