Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 42

In vigore dal 9 lug 1936
Rientrano fra le opere di bonifiche e di miglioramenti agrari: le strade poderali o interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; i pozzi; gli abbeveratoi; le concimaie; i muri di cinta e ogni altra opera atta a cingere o chiudere fondi; le opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione; le opere di bonificazione del laghi e bagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo e qualunque altra opera per sistemare e prosciugare terreni; i fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito dl bestiame; le opere per la correzione dei corsi di acqua e per la difesa dalie acque; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; le opere edilizie che siano d'interesse comune di un comprensorio di bonifica o di una parte notevole di esso; ed in genere qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi ed alla sistemazione montana à sensi dei RR. decreti 29 luglio 1927, n. 1509 e 13 febbraio 1933, n. 215.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-42

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