Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 40

In vigore dal 9 lug 1936
Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all', n. 6 del T. U.: a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni: destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime; o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili; b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo. Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-40

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