Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 30
In vigore dal 9 lug 1936
Sotto la denominazione di mobili si comprendono gli oggetti che servono normalmente all'uso e all'ornamento degli appartamenti, negozi, esercizi, teatri, uffici, stabilimenti e simili, senza riguardo alla materia di cui sono composti. Vi si comprendono anche le parti di mobili, finite, purchè predisposte in modo da indicare l'uso cui sono destinate.
Non si considerano mobili le macchine, gli attrezzi e gli utensili domestici, industriali ed agricoli, le stoviglie, i quadri (salvo le tassazione delle cornici), i bigliardi, gli orologi di qualsiasi forma, le ghiacciaie, le cucine, i fornelli, le stufe, le vasche da bagno, lavandini e gli apparecchi igienici in genere, le lampadine elettriche, le relative tazzine o piattelle, i giochi diffusori e i bracci non ornamentali.
Non rientrano inoltre tra i mobili gli strumenti musicali, compresi i pianoforti, gli armoniums, le pianole e simili, i grammofoni, gli apparecchi radio e le altre macchine parlanti. Sono inoltre escluse le minuterie di metallo o di qualsiasi altra materia, come cerniere, bocchette, maniglie, pomi, ecc., nonché i soprammobili di qualsiasi specie e materia, e cioè gli oggetti destinati ad essere posti come ornamento sui mobili senza che di questi costituiscano parte essenziale e indispensabile.
Storico versioni
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