Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 25

In vigore dal 9 lug 1936
Fra i pesci conservati rientrano i pesci di qualsiasi qualità e specie, i crostacei e i molluschi, che abbiano comunque subito un processo per la conservazione. Non rientrano invece fra i pesci conservati quelli che abbiano subito soltanto un processo di refrigerazione o di congelazione. La minore aliquota, prevista dalla tariffa massima legale di cui all' del T. U., per il baccalà, lo stoccafisso, le aringhe, le sarde, le salacche salate e per gli altri pesci salati ordinari, come alici, sgombri, balene, ecc., deve sempre applicarsi indipendentemente dai recipienti nei quali i pesci stessi sono contenuti, dovendosi per la classificazione aver riguardo esclusivamente alla qualità o specie ordinaria del pesce e al modo di preparazione e conservazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-25

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