Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 29

In vigore dal 9 lug 1936
I materiali per costruzioni edilizie sono quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento, nella manutenzione e nella riparazione degli edifici ed in generale delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con detto impiego vengano ed acquistare tale carattere di fissità da farli ritenere come parte delle dette opere stabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-29

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