Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 32

In vigore dal 9 lug 1936
Oltre gli speciali regolamenti previsti negli del T. U. e nell' del presente regolamento, i Comuni possono adottare norme regolamentare per disciplinare secondo le esigenze locali, la riscossione delle imposte e del diritti accessori e speciali. Queste norme non possono però imporre penalità e vincoli maggiori o diversi di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento. Fuori del casi tassativamente previsti nella legge e nel presente regolamento, i Comuni non possono imporre tasse o diritti speciali che non siano corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'ufficio delle imposte di consumo, a libera richiesta e nel solo interesso dei contribuenti. Fra i diritti speciali sono da comprendersi le maggiori spese che debbono essere sostenute dall'ufficio delle imposte dl consumo per contabilità o vigilanza relative a concessioni fatte à deroga delle norme ordinarie che regolano l'istituto dei magazzini all'ingrosso, dei depositi, delle introduzioni temporanee e delle restituzioni del diritti pagati. Le norme regolamentari e la imposizione di diritti speciali previste nel precedenti comma, non possono essere disposte che con deliberazione del podestà, da approvarsi e da omologarsi à sensi degli del T. U. Le tasse di bollo dovute a termini delle vigenti disposizioni sono a carico dei contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-32

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