Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 32
8 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Oltre gli speciali regolamenti previsti negli del T. U. e nell' del presente regolamento, i Comuni possono adottare norme regolamentare per disciplinare secondo le esigenze locali, la riscossione delle imposte e del diritti accessori e speciali.
Queste norme non possono però imporre penalità e vincoli maggiori o diversi di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.
Fuori del casi tassativamente previsti nella legge e nel presente regolamento, i Comuni non possono imporre tasse o diritti speciali che non siano corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'ufficio delle imposte di consumo, a libera richiesta e nel solo interesso dei contribuenti.
Fra i diritti speciali sono da comprendersi le maggiori spese che debbono essere sostenute dall'ufficio delle imposte dl consumo per contabilità o vigilanza relative a concessioni fatte à deroga delle norme ordinarie che regolano l'istituto dei magazzini all'ingrosso, dei depositi, delle introduzioni temporanee e delle restituzioni del diritti pagati.
Le norme regolamentari e la imposizione di diritti speciali previste nel precedenti comma, non possono essere disposte che con deliberazione del podestà, da approvarsi e da omologarsi à sensi degli del T. U.
Le tasse di bollo dovute a termini delle vigenti disposizioni sono a carico dei contribuenti.
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