Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 35

In vigore dal 9 lug 1936
La tariffa si stabilisce come segue: a) per gli edifici nuovi ad uso di abitazione e per la parte riconoscibile come nuova degli ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni totali di edifici esistenti, applicando all'intera nuova costruzione completa un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano. La misurazione del volume sarà fatta prendendo per base le superfici effettive coperte ed adottando per altezze quelle della massa murale su esse insistente. Dal computo delle altezze o dal numero dei piani si escludono i sottotetti non abitabili, i semi-interrati e i sotterranei non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno; b) per le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati e simili), applicando un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie effettiva coperta; c) per i notevoli rifacimenti di edifici esistenti, nonché per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con i sistemi di cui alla lettera a) del presente articolo e per le altre costruzioni, comprese quelle speciali non assimilabili alle costruzioni ad uso di abitazione, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, non incorporati in edifici da assoggettarsi all'imposta secondo il disposto della stessa lettera a), applicando distinte aliquote a ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione. Le aliquote a metro cubo, vuoto per pieno, o a metro quadrato di superficie coperta di cui alle lettere a) e b) sono comprensive dell'imposta su tutti i materiali, impianti e manufatti accessori già posti in opera nella costruzione, all'atto della liquidazione definitiva dell'imposta, à sensi del successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-35

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