Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 20

In vigore dal 9 lug 1936
Per macellazione ad uso particolare, agli effetti del primo comma dell' del T, U., s'intende quella fatta dai privati senza scopo di vendita e per il consumo proprio e delle loro famiglie, intendendosi per famiglia l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità di servizio o di lavoro, convivono stabilmente col capo di famiglia. Si considerano per uso particolare anche i maiali macellati in comune da non più di due privati, purchè ne sia dichiarata la comproprietà all'ufficio delle imposte di consumo prima della macellazione. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo delle carni di maiali macellati ad uso particolare, a tariffa ridotta, è soggetta al pagamento della corrispondente imposta a tariffa normale sulla quantità venduta o ceduta, senza che sorga diritto a rimborso di quella precedentemente corrisposta all'atto della macellazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-20

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