Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 17

In vigore dal 9 lug 1936
L'imposta sugli animali da macello si applica o a capo o a peso vivo. Salva l'eccezione di cui all'ultimo comma dell' del presente regolamento, per gli animali compresi nella stessa voce della tariffa massima di cui all' del T U., non possono contemporaneamente adottarsi i duo sistemi di applicazione dell'imposta. Agli effetti della disposizione del precedente comma, i vitelli sopra l'anno e sotto l'anno debbono essere assoggettati ad imposta con unico sistema, a capo o a peso vivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-17

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