Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 13
In vigore dal 9 lug 1936
Salvo la speciale tassazione stabilita per i vini spumanti in bottiglia, l'imposta sul vino si applica in misura uniforme senza alcun riguardo alla sua qualità, al caratteri intrinseci, al contenuto alcoolico e ai recipienti in cui sia contenuto.
Agli effetti della classificazione del vini spumanti in bottiglia, occorre la coesistenza di tutti i requisiti di cui al penultimo comma dell' dei T. U.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-13