Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 10
In vigore dal 9 lug 1936
I diritti accessori, previsti. nell' dea T. U., debbono essere adottati, entro i limiti massimi ivi stabiliti, con la stessa deliberazione concernente la tariffa delle imposte di consumo. La tabella dei diritti accessori deve essere allegata alla tariffa predetta.
Agli impiegati ed agenti delle imposte di consumo incaricati delle operazioni di cui al detto non è dovuto alcun compenso o indennità se non nei casi previsti dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo e nel limiti fissati dalla tabella deliberata dal Comune, nemmeno a titolo di totale o parziale rimborso dl spese.
Oltre il pagamento dei diritti di marcazione, suggelli e contrassegni previsti al n. 4 dell' del T. U., nessun'altra spesa può imporsi ai contribuenti per il materiale occorrente per le marcazioni, per i suggelli e i contrassegni.
I diritti accessori di qualsiasi natura non possono in complesso essere percepiti in misura superiore all'ammontare dell'imposta di cui sia gravato il genere.
Negli appalti ad aggio il provento dei diritti accessori di cui ai numeri 1 e 4 dell' del T. U. spetta al Comune, al quale deve essere vessato assieme alle altre riscossioni, salvo deduzione a favore dell'appaltatore del pattuito aggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-10