Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 8

In vigore dal 9 lug 1936
Salvo quanto è disposto dall' del T. U., per i generi assoggettati ad imposta in base al valore le aliquote, ragguagliate ad unità di misura, debbono essere stabilite entro il limite massimo fissato nella tabella di cui all' e dagli e seguenti del T. U. e debbono essere rivedute per il 1° gennaio di ogni anno à sensi dell'ultimo comma dell' del T. U. In caso di inadempienza a tale obbligo, il prefetto, anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, promuove, entro il mese di gennaio, i provvedimenti d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-8

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