Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 9
In vigore dal 9 lug 1936
Agli effetti del primo comma dell' del T. U., i prezzi sono quelli di vendita al minuto non computata l'imposta.
Consiglio provinciale dell'economia corporativa ha facoltà di determinare la media dei prezzi per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.
Sulla base dei valori dei generi i Comuni debbono stabilire, della propria tariffa, in cifra concreta, l'aliquota dell'imposta per unite di misura entro il limite percentuale previsto dal T. U. e secondo le norme stabilite nei precedenti ed 8.
Nella determinazione delle aliquote per le categorie fini e comuni di uno stesso genere, debbono essere mantenuti i rapporti proporzionali stabiliti dalla tariffa massima legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-9