Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 12
In vigore dal 9 lug 1936
Si considerano appartenenti alla categoria delle bevande: l'uva, il mosto, il vino, il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto, il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta, l'alcool, l'acquavite ed i liquori.
Le bevande fermentate preparate con succhi misti d'uva,e di frutta, sono soggette all'imposta di consumo soltanto nel caso in cui abbiano un contenuto alcoolico superiore a due gradi e seguono il trattamento del vinello.
Sono esenti da imposta le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purchè contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-12