Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 7
In vigore dal 9 lug 1936
La tariffa deliberata dal podestà deve essere unica e contenere l'elenco dei generi assoggettati all'imposta con l'indicazione per ciascuno dell'ammontare dell'imposta stessa in ragione delle unità di misura indicate nell' del T. U.
L'aliquota deve essere identica per la stessa voce di tariffa, qualunque sia la provenienza dei generi.
Per i mobili usati destinati a commercianti muniti della licenza speciale per tale ramo di commercio, ovvero a coloro che non abbiano diritto all'esenzione a norma dell' del presente regolamento, le aliquote di tariffa, quando il Comune non abbia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall' del T. U., vanno ridotte del 50% in confronto delle aliquote stabilite per mobili nuovi.
Per i generi assoggettati ad imposta in base al valore, deve essere indicato anche il valore stesso, da determinarsi a termini dei successivi .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-7