Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 15
In vigore dal 9 lug 1936
S'intende per uva da tavola, non soggetta ad imposta, quella che per le sue qualità intrinseche è inadatta alla produzione del vino ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente, o secondo le consuetudini locali, al consumo diretto come frutta.
Nella tariffa comunale devono essere specificate le qualità di uve da considerarsi da tavola, tenuto conto delle speciali colture del luogo o della regione, nonché degli usi e dello consuetudini locali di commercio e di consumo.
Nessun vincolo o disciplina è applicabile, per le dette uve, tanto in riguardo alla quantità o ai trasporti, quanto in riguardo alla vendita, cessione o destinazione.
Le uve atte alla vinificazione destinate invece al consumo come frutta, tanto se provenienti da altri Comuni, quanto se prodotte in luogo o acquistate in pubblici mercati centrali o rionali, non sono da assoggettarsi ad imposta quando sono destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori, per ogni trasporto, al peso di chilogrammi dieci al lordo dei recipienti nei quali sono contenute.
Quando si tratti di uve destinate a pubblici venditori al minuto, ad alberghi, pensioni, trattorie, istituti e comunità in genere, la detta quantità può essere superata, sotto l'osservanza di speciali cautele da stabilirsi dal podestà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-15