Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 18
In vigore dal 9 lug 1936
L'applicazione dell'imposta a capo sugli animali ha luogo con le norme seguenti.
1. Negli animali della specie bovina si comprendono:
a) tra i buoi e i manzi, i bovini castrati che abbiano perduto più di due denti incisivi da latte;
b) fra le vacche, le femmine che abbiano perduto più di due incisivi da latte;
c) fra i tori, i bovini interi che abbiano perduto più di due incisivi da latte;
d) fra i vitelli sopra l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, quali abbiano perduto uno o due incisivi da latte, ovvero che, pur non avendo perduto alcun incisivo da latte, pesino, vivi, più di chilogrammi 180;
e) fra i vitelli sotto l'anno, i bovini, senza distinzione di sesso, che abbiano tutti gli incisivi da latte, purchè, vivi, non pesino più di chilogrammi 180.
I bovini di cui alle lettere d) ed e), i quali, vivi, pesino più di chilogrammi 280, si comprendono, se castrati fra i buoi e i manzi, se femmine fra le vacche e, se maschi interi, fra i tori.
2. Negli animali della specie pecorina e di quella caprina si comprendono:
a) tra le pecore, le capre, i castrati ed i montoni, tutti gli animali pecorini e caprini che abbiano perduto uno o più incisivi da latte;
b) fra gli agnelli ed i capretti, gli animali pecorini e caprini, senza distinzione di sesso, che non abbiano perduto ancora alcun incisivo da latte.
Il requisito del peso stabilito per la classificazione dei vitelli è applicabile nei soli Comuni che siano forniti dei pesi occorrenti o che li provvedano.
L'imposta sul maiali macellati da privali per uso particolare può essere stabilita a capo, anche se l'imposta sui maiali macellati per uso di vendita sia applicata a peso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-18