Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 19
In vigore dal 9 lug 1936
Quando l'imposta sugli animali è riscossa a peso vivo, le relative aliquote si applicano tanto agli animali vivi, quanto a quelli morti, anche se provenienti da altri Comuni o dall'estero purchè nessuna parte, e nemmeno gli intestini, sia sottratta al peso.
All'infuori di questo caso, sugli animali macellati in altri Comuni; o all'estero si applica la tariffa della corrispondente carne macellata fresca con l'aumento del 20%, salvo la riduzione della tariffa stessa della metà e di un terzo rispettivamente per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate.
Quando i detti animali vengono presentati all'ufficio delle imposte di consumo, non ancora scuoiati, l'imposta si applica sul peso al netto della pelle. A tal uopo i Comuni debbono determinare ed indicare in tariffa la tara percentuale per ciascuna specie di animali.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta a peso vivo sugli animali, i Comuni possono, à sensi dell', secondo comma del T. U., graduare l'imposta a seconda che trattisi di buoi e manzi o vacche e tori.
Per carne macellata fresca di vitello, s'intende quella di tale specie di bovini, sia sopra che sotto l'anno, à sensi dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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