Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 23

In vigore dal 9 lug 1936
Sotto la voce carni salate, insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate, si comprendono le carni bovine, suine, ovine, equine, e quelle di qualsiasi altra specie di animali, le quali abbiano comunque subito un processo per la loro conservazione diverso da quello della semplice cottura, refrigerazione, congelazione e sterilizzazione, anche se con l'aggiunta di altre sostanze, nonché le budella secche, affumicate o comunque preparate per il diretto uso commestibile. Si comprendono nella stessa voce anche i brodi, le gelatine e gli estratti di carne in genere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-23

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