Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 100

In vigore dal 9 lug 1936
Per il trasporto di bevande vinose e di altri generi soggetti a imposta da uno ad altro locale di deposito appartenente allo stesso produttore o allo stesso fabbricante privato non considerato commerciante all'ingrosso à sensi del precedente , deve essere fatta preventiva dichiarazione all'ufficio delle imposte di consumo, il quale rilascia una bolletta di accompagnamento, ferme restando, quanto alle bevande vinose, le disposizioni degli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-100

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