Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. III
Art. 84
In vigore dal 9 lug 1936
Si considera commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e bevande alcooliche in quantità non inferiori a litri 10, e chi rende abitualmente gli altri generi soggetti ad imposta per il rifornimento del commercianti al minuto e non direttamente al consumatore.
Salvo i casi previsti nel precedente articolo, i produttori di bevande vinose che, oltre il proprio, vendono vino acquistato da altri oppure ricavato da uve o mosti non di propria produzione, si considerano commercianti all'ingrosso.
I produttori o fabbricanti di generi diversi dalle bevande vinose che trasformano materie prime in prodotti soggetti ad imposta, per rivenderli, sono considerati commercianti all'ingrosso.
I fabbricanti, i salatoti e gli stagionatori di formaggi che limitino la propria attività alle operazioni di prima lavorazione, maturazione o stagionatura del prodotto per renderlo atto al consumo, non sono considerati commercianti all'ingrosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-84