Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 82

In vigore dal 9 lug 1936
In caso di guerra, nei luoghi ove, in applicazione dell' del T. U., sia concessa l'esenzione temporanea dalle imposte di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate, i Comuni e gli appaltatori sono indennizzati della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa. L'Indennizzo è stabilito per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale istituita à sensi dell' del T. U. della legge comunale e provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-82

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