Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. III

Art. 85

In vigore dal 9 lug 1936
Si considera commerciante al minuto colui che, di regola, vende generi soggetti ad imposta al diretto consumatore. Rientrano fra i commercianti al minuto anche i venditori avventizi e quelli ambulanti. Agli effetti dell'imposta sulle pelliccerie si considerano commercianti al minuto anche i sarti, gli artigiani e i commercianti di oggetti di abbigliamento confezionati con pelliccerie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-85

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