Art. 84
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. III

Art. 84

242 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Si considera commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e bevande alcooliche in quantità non inferiori a litri 10, e chi rende abitualmente gli altri generi soggetti ad imposta per il rifornimento del commercianti al minuto e non direttamente al consumatore. Salvo i casi previsti nel precedente articolo, i produttori di bevande vinose che, oltre il proprio, vendono vino acquistato da altri oppure ricavato da uve o mosti non di propria produzione, si considerano commercianti all'ingrosso. I produttori o fabbricanti di generi diversi dalle bevande vinose che trasformano materie prime in prodotti soggetti ad imposta, per rivenderli, sono considerati commercianti all'ingrosso. I fabbricanti, i salatoti e gli stagionatori di formaggi che limitino la propria attività alle operazioni di prima lavorazione, maturazione o stagionatura del prodotto per renderlo atto al consumo, non sono considerati commercianti all'ingrosso.
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