Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 104

In vigore dal 9 lug 1936
L'ufficio delle imposte di consumo, in base agli alimenti di cui al precedente articolo e previo accertamento dell'identità del dichiarante o del trasportatore, emette la bolletta di accompagnamento sulla quale indicherà il termine di validità della bolletta stessa, Consegna all'incaricato del trasporto la bolletta figlia che deve scortare la merce sino all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero fino alla dogana di uscita, e spedisce lo scontrino a quello di destinazione non oltre 5 giorni dalla data di emissione della bolletta di accompagnamento. Nel caso di generi destinati all'esportazione all'estero, lo scontrino deve essere spedito dall'ufficio emittente alla dogana di uscita, la quale rinvierà lo scontrino stesso al detto ufficio con l'annotazione del visto uscire dallo Stato. La bolletta di accompagnamento deve essere presentata, durante percorso, agli agenti incaricati della vigilanza ad ogni loro richiesta. Quando nel Comune dal quale hanno inizio i trasporti di bevande, carni, pesci comunque conservati, formaggi e latticini, non siano istituite imposte di consumo, la bolletta di accompagnamento viene rilasciata dall'ufficio di segreteria comunale, al quale deve essere fatta la denunzia di cui al precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-104

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