Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 107
In vigore dal 9 lug 1936
L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per li trasporto:
a) dei generi per i quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio di cui al primo e secondo comma dell' del T. U.
b) dei mobili;
c) delle bevande alcooliche che siano scortate da bolletta di legittimazione agli effetti dell'imposta sulla fabbricazione degli spiriti;
d) dei formaggi destinati a salatori e stagionatoti per gli ulteriori processi di salagione, maturazione o stagionatura;
e) delle quantità isolate sino al peso lordo di kg. 5 di formaggi e latticini e pesci comunque conservati e di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;
f) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;
g) delle merci portate a mano dal viaggiatori entro i limiti di tolleranza indicati al precedente ;
h) delle merci scortate da bolletta di pagamento dell'imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-107