Art. 107
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 107

73 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per li trasporto: a) dei generi per i quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio di cui al primo e secondo comma dell' del T. U. b) dei mobili; c) delle bevande alcooliche che siano scortate da bolletta di legittimazione agli effetti dell'imposta sulla fabbricazione degli spiriti; d) dei formaggi destinati a salatori e stagionatoti per gli ulteriori processi di salagione, maturazione o stagionatura; e) delle quantità isolate sino al peso lordo di kg. 5 di formaggi e latticini e pesci comunque conservati e di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta; f) delle merci spedite a mezzo pacchi postali; g) delle merci portate a mano dal viaggiatori entro i limiti di tolleranza indicati al precedente ; h) delle merci scortate da bolletta di pagamento dell'imposta.
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