Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 106

In vigore dal 9 lug 1936
Il trasportatore deve presentare all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione la bolletta di accompagnamento la quale costituisce la dichiarazione di cui all' del predicente regolamento. L'ufficio ritira la bolletta ed eseguiti gli opportuni accertamenti emetto bolletta di pagamento di imposta se la merce è destinata ad un consumatore o ad un commerciante al minuto che soddisfi l'imposta a tenore di tariffa, ovvero bolletta di accompagnamento se i generi sono destinati: a) ad un commerciante all'ingrosso: b) ad un commerciante al minuto abbonato; c) ad un magazzino di deposito di commerciante al minuto; d) a coloro (persone, amministrazioni, enti, ecc.) ai quali compete. l'esenzione a termini degli del T. U., e 67 a 81 del presente regolamento. La primitiva bolletta di accompagnamento deve essere contrapposta alla matrice del documento emesso dall'ufficio di destinazione, il quale deve provvedere inoltre alla restituzione all'ufficio,del Comune di origine del corrispondente scontrino, dopo avervi annotate le indicazioni di scarico e i riferimenti alle bollette emesse. Le differenze di quantità in più o in meno, accertate in confronto di quelle indicate sulle bollette di accompagnamento non danno luogo ad applicazione di penalità quando non eccedano il 5% delle quantità dichiarate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-106

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo