Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 203
In vigore dal 9 lug 1936
Ogni qualvolta agli uffici delle imposte di consumo siano presentati generi soggetti ad imposta, da consegnarsi all'autorità giudiziaria, quali corpi di reato, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta scritta della forza che li scorta o della detta autorità giudiziaria senza obbligo di cauzione o di altre formalità.
Del rilascio dei corpi di reato l'autorità giudiziaria avverte l'ufficio agli effetti del precedente , lett. c), per la riscossione dell'imposta, se debbono consumarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita, se devono essere esportati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-203