Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 201
In vigore dal 9 lug 1936
I generi venduti pel consumo nel Comune vengono dichiarati all'ufficio delle imposte di consumo nel mercato, o, in mancanza, a quello più prossimo.
L'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta nei modi prescritti e rilascia le relative bollette.
Per i generi che voglionsi invece esportare, l'ufficio emette apposita bolletta di accompagnamento per il Comune di destinazione, e per quelli da reintrodursi nei locali di deposito o nelle cantine dei produttori rilascia autorizzazione sulla primitiva bolletta di accompagnamento.
Il deposito o l'atto della prestata garanzia viene restituito. La bolletta delle somme depositate, debitamente quietanzata si contrappone alla relativa matrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-201