Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 196

In vigore dal 9 lug 1936
È data facoltà ai Comuni di consentire la istituzione di depositi franchi; come pure di istituire depositi di generi soggetti a imposta di consumo, sotto la diretta custodia dell'ufficio delle poste di consumo, disciplinandone il funzionamento nei regolamenti locali; ovvero di provvedere a mezzo di apposita convenzione con i Magazzini generali di cui al successivo , perché il deposito dei generi soggetti a imposta di consumo sia effettuato presso i Magazzini generali stessi. Il deposito di carni fresche e di altri generi di facile deperimento è però ammesso soltanto quando i locali relativi siano muniti di appositi impianti frigoriferi. Nei Comuni ove esistano o vengano istituiti reparti franchi nel pubblici macelli per la macellazione di animali le cui carni siano in tutto od in parte destinate alla esportazione in altri Comuni od all'estero, spetta al podestà di stabilire nei regolamenti locali le cautele e modalità da osservarsi agli effetti dell'imposta di consumo. Nei regolamenti riguardanti i depositi sotto diretta custodia dell'ufficio, i Comuni devono fra l'altro determinare la tariffa dei diritta di magazzinaggio entro i limiti massimi di cui all', n. 3 del T. U., le modalità e i termini del relativo pagamento e devono inoltre stabilire le modalità riguardanti la introduzione e la estrazione dei generi, la tenuta del registro di magazzino, il tempo massimo entro il quale i generi potranno rimanere in deposito prima di essere considerati abbandonati, le modalità delle vendite dei detti generi, la responsabilità dell'amministrazione e gli obblighi del depositanti, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni, in materia, del regolamento doganale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-196

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