Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VII
Art. 193
In vigore dal 9 lug 1936
L'amministrazione militare che istituisce depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa può introdurre i generi stessi nei magazzini propri, pagando l'imposta dovuta per quelli consumati o distribuiti nel Comune ove ha sede il deposito, ad ogni trimestre.
Pei detti depositi si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'amministrazione militare non presta alcuna cauzione;
b) i magazzini devono essere notificati all'ufficio delle imposte di consumo;
c) la dichiarazione per introduzione in deposito si presenta dall'autorità militare all'ufficio, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro dell'ufficio;
d) per l'esportazione dal Comune di generi soggetti ad imposta introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta da parte dell'autorità militate all'ufficio, cui è assegnato il magazzino;
e) l'ufficio rilascia a quello militare la bolletta di accompagnamento per l'ulteriore destinazione dei generi, che servirà di base per lo scarico dea registro di magazzino;
f) alla fine di ogni trimestre l'amministrazione militare rimette all'ufficio un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati o distribuiti nel Comune. Il conto si presenta anche se negativo;
g) in base al suddetto conto, confrontato coi propri registri, l'ufficio chiude il registro di magazzino, e, sottratte le estrazioni di generi esportati dal Comune e l'avvenuto consunto o distribuzione nel medesimo, stabilisce la qualità e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.
Il carico del nuovo trimestre si diminuisce delle quantità effettivamente mancanti per calo naturale dei generi, debitamente riconosciuto ed accertato dalle competenti Commissioni militari con intervento di un rappresentante dell'ufficio delle imposte di consumo.
Compilato poscia un estratto del registro di magazzino, l'ufficio liquida, in concorso dell'amministrazione militare, l'imposta da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati o distribuiti nel Comune durante trimestre.
Il versamento delle somme dovute vien fatto dall'amministrazione militare nel successivo trimestre, ritirando la bolletta di pagamento.
Le discipline stabilite nel presente articolo non si applicano al magazzini di deposito dei fornitori militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-193