Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 188
In vigore dal 9 lug 1936
Le imposte dovute e, in tutto o in parte non pagate nei tempi e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, nonché quelle che dalla revisione delle scritture risultino percette in meno del dovuto per errore di calcolo o per inesatta applicazione della tariffa, sono recuperate mediante atto di ingiunzione secondo la procedura stabilita negli a 29 della legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, esclusa, nell', la parte concernente il richiamo agli , in sostituzione dei quali si applicano le disposizioni degli , comma 2° e 3°, e 147 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le indennità di mora dovute, à sensi dell' del T. U., a pro dell'amministrazione, e gli accessori.
L'ingiunzione che, salvo i casi di particolare urgenza, è preceduta da un invito a pagamento in forma amministrativa, e deve menzionare il titolo legale di riscossione in base a cui si procede, consiste nell'ordine emesso dall'ufficio delle imposte di consumo di pagare entro 30 giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta; è resa esecutoria dal pretore, e viene intimata al debitore per mezzo di ufficiale giudiziario.
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