Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 187
In vigore dal 9 lug 1936
Ove dalle verificazioni si appalesino differenze che diano luogo ad applicazione di pena, viene compilato processo verbale di accertamento della trasgressione.
Le differenze di qualità, quand'anche l'imposta del genere, giusta i documenti di carico, non differisca da quella fissata pel genere rinvenuto, costituiscono titolo per l'accertamento della trasgressione.
Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze in più od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantità della merce introdotta o fabbricata nei locali di vendita dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura dea locali di vendita.
Per le merci che godono dei cali di giacenza le differenze di quantità in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.
In ogni caso sulle eccedenze è sempre dovuta l'imposta; cosi pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di giacenza.
Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono dell'imposta sulla quantità mancante; se supera il calo di giacenza, ma non oltre il due per cento oltre il calo, è dovuta l'imposta sulla quantità che oltrepassa il calo; se in fine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante.
In tutti i casi suddetti l'ufficio provvede alla riscossione del diritti dovuti mediante atto di ingiunzione da intimarsi al commerciante à sensi del successivo .
Storico versioni
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