Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 190

In vigore dal 9 lug 1936
Il transito del generi soggetti ad imposta, che dal luogo di origine debbono, per raggiungere il luogo di destinazione, attraversare il territorio di uno o più Comuni, non è soggetto ad alcuna formalità. Gli agenti delle imposte di consumo, nei Comuni di transito, hanno però facoltà di richiedere la bolletta di accompagnamento che, a termini degli , ultimo comma, del T. U. e 104 del presente regolamento, deve scortare il genere, salvo ad accertarsi dell'effettiva uscita della merce dal territorio del Comune. Qualora i generi debbano sostare in un Comune di transito, deve esserne fatta denuncia all'ufficio delle imposte del detto Comune, il quale ne fa attestazione sulla bolletta di accompagnamento, esodo l'ulteriore periodo dl validità della bolletta stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-190

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