Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 191

In vigore dal 9 lug 1936
Il transito dei generi soggetti a imposta di consumo, trasportati sul treni della ferrovie e delle tramvie considerate nell', è libero fino alla stazione d'arrivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-191

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