Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. II

Art. 67

In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione prevista dall', n. 3 del T. U. è applicabile a tutte le strade ferrate pubbliche e private ed alle tramvie extraurbane a traffico completo, cioè con diuturno servizio di merci e di viaggiatori. L'esenzione deve intendersi riferita a tutto ciò che è direttamente connesso ai detti servizi, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque essi siano situati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-67

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