Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 65

In vigore dal 9 lug 1936
Le decisioni emesse dai Comitati peritali e dalla Commissione centrale a termini dell' del T. U. di legge approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 riguardo alla entità tassabile valgono anche per l'imposta comunale. In pendenza delle relative controversie la liquidazione di detta imposta è fatta sugli stessi elementi che valgono per l'applicazione dell'imposta governativa, salvo i supplementi dell'imposta di consumo e i rimborsi dovuti a contestazione definita. Contro gli eventuali errori incorsi dai Comuni nella liquidazione dell'imposta a norma del precedente , è ammesso invece il ricorso in via amministrativa à sensi dell' del presenta regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-65

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