Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XIII

Art. 344

In vigore dal 9 lug 1936
Salvo che non sia nei singoli casi diversamente stabilito, i ricorsi in sede amministrativa dei contribuenti devono essere presentati in prima istanza al podestà od alla Commissione consorziale nel caso considerato all', in grado di appello al prefetto della provincia, ed in ultimo grado al Ministro per le finanze, a norma dell'art, 90 del T. U. I ricorsi in seconda e terza istanza possono essere presentati tanto dai contribuenti interessati, quanto dalle amministrazioni comunali, consorziali e dagli appaltatori. Nella circoscrizione del Governatorato di Roma i ricorsi in sede amministrativa devono essere presentati in prima istanza al governatore ed in secondo ed ultimo grado al Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-344

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