Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 346

In vigore dal 9 lug 1936
Nei casi previsti dagli del T. U., 109 e 153 del presente regolamento, l'applicazione della pena pecuniaria è fatta dal prefetto, sentite le deduzioni delle parti interessate. Contro la decisione del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale, di cui all' del T. U. della legge comunale o provinciale. Le pene pecuniarie spettano all'Erario dello Stato e si pagano all'ufficio del registro, il quale, in caso di mancato versamento, le recupera mediante atto di ingiunzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-346

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