Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 350

In vigore dal 9 lug 1936
Se il sorvegliante è inviato ai Comuni che amministrano direttamente le imposte di consumo oppure ad un consorzio di Comuni con gestione diretta consorziale, il sorvegliante medesimo versa ogni giorno le somme riscosse al tesoriere comunale o consorziale, fatta deduzione delle indennità e spese previste nell'. Il sorvegliante inviato nei Comuni con gestione appaltata o nei consorzi con gestione unica in appalto, versa nel modo indicato nel precedente comma il prodotto delle imposte di consumo sino alla concorrenza della quota proporzionale del canone d'appalto e versa il dippiù all'appaltatore. In caso di appalto ad aggio versa nel suddetto modo l'ammontare delle riscossioni, fatta deduzione del solo aggio contrattuale che viene versato all'appaltatore previa deduzione delle spese di cui all'. L'appaltatore deve rilasciare ricevuta delle somme rimessegli dal sorvegliante. Qualora l'appaltatore sia in mora verso il Comune od il consorzio, il sorvegliante versa l'eccedenza, che i proventi della riscossione presentano sulla quota proporzionale del canone di appalto ovvero l'eccedenza di aggio sulle spese di sorveglianza, nella cassa del Comune o del Comune capo consorzio. Nelle quietanze di tesoreria, che si rilasciano per effetto della disposizione contenuta nel comma precedente, deve espressamente risultare che i versamenti sono fatti dal sorvegliante al Comune od al consorzio per conto ed interesse dell'appaltatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-350

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