Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 345
In vigore dal 9 lug 1936
I ricorsi devono essere presentati all'autorità amministrativa, cui spetta decidere, nel termine di 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento impugnato o della decisione contro la quale si ricorre.
Il detto termine, quando non ne sia stabilito uno diverso, è applicabile a tutte le controversie previste dal presente regolamento.
L'autorità amministrativa decide le controversie in merito, ordinando, ove del caso, la sospensione degli atti esecutivi e della riscossione.
Le decisioni devono essere notificate a ciascuno degli interessati per mezzo di un agente delle imposte di consumo o del messo comunale, che ne fa referto.
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